Novità del 11/11/2022.
Dal 1° gennaio 2023 l’aliquota del superbonus per i condomìni scenderà dal 110% al 90%; saranno riammesse le abitazioni unifamiliari, fino al 31 marzo 2023 se con lavori a buon punto oppure fino al 31 dicembre 2023 se prima casa e sotto un certo reddito.
Rimane vigente il diritto al 110% chi presenta la CILAS entro il 25 novembre prossimo.
Le novità, arrivano dal DL Aiuti-quarter approvato dal Consiglio dei Ministri. In tale decreto rientra anche la sostituzione dei serramenti.
Condomini:
Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è “peggiorativa” perché anticipa di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022, la scadenza del 110% abbassandola al 90% per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.
Unifamiliari:
Il DL Aiuti-quater riapre fino al 31 marzo 2023, con aliquota al 90%, la detrazione (ad oggi al 110% e in scadenza al 31 dicembre 2022) per le abitazioni unifamiliari sulle quali, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
N.B. Dal medesimo documento (tabella sotto riportata), si evince, per gli interventi dove entro il 30 settembre 2022 era stato eseguito il 30% e lavori saldati entro il 31 dicembre 2022, il lavoro “materiale” può essere terminato nella prima parte del 2023.
Unifamiliare 90% sotto un certo reddito:
Se l’abitazione unifamiliare è adibita a prima casa e il proprietario ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, sarà possibile usufruire del Superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023.